Art. 1
In vigore dal 19 dic 2006
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere e di loro parti di cui ai codici NC ex 8525 30 90 (codice TARIC 8525 30 90 10), ex 8537 10 91 (codice TARIC 8537 10 91 91), ex 8537 10 99 (codice TARIC 8537 10 99 91), ex 8529 90 81 (codice TARIC 8529 90 81 38), ex 8529 90 95 (codice TARIC 8529 90 95 30), ex 8543 89 97 (codice TARIC 8543 89 97 15), ex 8528 21 14 (codice TARIC 8528 21 14 10), ex 8528 21 16 (codice TARIC 8528 21 16 10) ed ex 8528 21 90 (codice TARIC 8528 21 90 10), originari del Giappone.
2. I sistemi di telecamere possono essere costituiti dai seguenti elementi, importati insieme o separatamente:
a)
un corpo-camera con tre o più sensori (dispositivi ad accoppiamento di carica di almeno 12 mm) con più di 400 000 pixel ciascuno, collegabile ad un adattatore posteriore, e con un rapporto segnale/rumore di almeno 55 dB a guadagno normale; in un pezzo unico con il corpo camera e l'adattatore in un solo alloggiamento, oppure separati;
b)
un mirino (diagonale di almeno 38 mm);
c)
una stazione di base o unità di controllo camera (CCU) collegata alla telecamera con un cavo;
d)
un pannello di controllo (OCP) per il controllo delle singole telecamere (ovvero per la regolazione del colore, l'apertura della lente o il diaframma ad iride);
e)
un pannello di controllo principale (MCP) oppure un'unità di set-up principale (MSU), con indicazione della telecamera selezionata, per la panoramica e la regolazione di diverse telecamere remote.
3. Il dazio non si applica ai seguenti elementi:
a)
lenti (codice addizionale TARIC A727);
a)
videoregistratori (codice addizionale TARIC A727);
c)
corpi camera con un'unità di registrazione nello stesso alloggiamento (codice addizionale TARIC A727);
d)
telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione (codice addizionale TARIC A727);
e)
telecamere professionali elencate nell'allegato (codici addizionali TARIC 8786 e 8969).
4. Quando i sistemi di telecamere sono importati con le lenti, ai fini dell'applicazione del dazio antidumping si fa riferimento al valore franco frontiera comunitaria dei sistemi di telecamere senza le lenti. Qualora questo valore non sia indicato nella fattura, l'importatore dichiara il valore delle lenti al momento dell'immissione in libera pratica e presenta in tale circostanza gli elementi di prova e le informazioni necessari.
5. L'aliquota del dazio antidumping è del 96,8 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto (codice addizionale TARIC: 8744), fatta eccezione per i prodotti delle società sottoindicate, alle quali si applicano le seguenti aliquote:
—
Ikegami Tsushinki Co. Ltd: 200,3 % (codice addizionale TARIC 8741);
—
Sony Corporation: 108,3 % (codice addizionale TARIC 8742);
—
Hitachi Denshi Ltd: 52,7 % (codice addizionale TARIC 8743).
6. Salvo quanto diversamente disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1910:oj#art-1