Art. 1
In vigore dal 19 dic 2006
I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari di cui alla sezione 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere prelevati secondo le modalità descritte nell’allegato I del presente regolamento.
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