Art. 2

In vigore dal 18 dic 2006
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 1, lettera b) e il punto 6, lettera b), dell'allegato, relativi ai Paesi Bassi, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006, ad eccezione della sezione «Q. PAESI BASSI», punto 1, lettera f), sesto trattino dell'allegato VI al regolamento (CEE) n. 1408/71, quale modificata dal punto 6, lettera b), dell'allegato al presente regolamento, che si applica a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1992:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo