Art. 2

In vigore dal 18 dic 2006
Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica in Bulgaria e Romania, a partire dal 1o gennaio 2007, dei prodotti siderurgici coperti dal presente regolamento e spediti prima del 1o gennaio 2007, non è richiesto un documento di vigilanza a condizione che le merci siano state spedite prima del 1o gennaio 2007. È richiesta la presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto giudicato equivalente dalle autorità comunitarie e comprovante la data di spedizione.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1915 — Testo vigente | Portale Normativo