Art. 40

Revisione

In vigore dal 18 dic 2006
Revisione Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, unitamente, se del caso, a una proposta legislativa contenente le necessarie modifiche, compresi gli stanziamenti finanziari di cui all'allegato IV.
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Revisione (Art. 40 Regolamento (UE) 2006/1905) — Testo vigente | Portale Normativo