Art. 14
Attori non statali e autorità locali nello sviluppo
In vigore dal 18 dic 2006
Attori non statali e autorità locali nello sviluppo
1. L'obiettivo del programma tematico relativo agli attori non statali e alle autorità locali nello sviluppo è di cofinanziare iniziative proposte e/o intraprese dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali della Comunità e dei paesi partner nel settore dello sviluppo. Almeno l'85 % del finanziamento previsto nell'ambito di tale programma tematico è assegnato agli attori non statali. Il programma è attuato coerentemente con l'obiettivo del presente regolamento e al fine di rafforzare la capacità di elaborazione delle politiche da parte degli attori non statali e delle autorità locali, in modo da:
(a)
incentivare una società inclusiva e dotata di maggiori poteri al fine di:
i)
favorire le popolazioni prive dell'accesso alle risorse e ai servizi tradizionali ed escluse dai processi decisionali,
ii)
rafforzare la capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali nei paesi partner per agevolarne la partecipazione alla definizione ed attuazione di strategie di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile,
iii)
facilitare l'interazione tra attori statali e non statali in vari contesti e potenziare il ruolo delle autorità locali nei processi di decentramento;
(b)
accrescere il livello di consapevolezza del cittadino europeo per quanto concerne le questioni attinenti allo sviluppo, mobilitare il sostegno pubblico attivo nella Comunità e nei paesi aderenti a favore della riduzione della povertà e delle strategie di sviluppo sostenibile nei paesi partner, ai fini di relazioni più eque tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, nonché potenziare il ruolo della società civile e delle autorità locali per le suddette finalità;
(c)
realizzare una più efficace cooperazione, incentivare le sinergie e agevolare il dialogo strutturato tra le reti della società civile e le associazioni delle autorità locali, in seno alle rispettive organizzazioni e con le istituzioni comunitarie.
2. Per realizzare l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e coerentemente con l', il programma include i seguenti settori di attività:
a)
interventi nei paesi e nelle regioni in via di sviluppo che:
i)
potenziano lo sviluppo e i processi partecipativi e l'inclusione di tutti gli attori, in particolare i gruppi vulnerabili e marginalizzati
ii)
sostengono processi di sviluppo delle capacità degli attori interessati a livello nazionale, regionale o locale
iii)
promuovono la comprensione reciproca,
iv)
agevolano l'impegno attivo dei cittadini nei processi di sviluppo e ne rafforzano la capacità d'azione;
b)
sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la formazione in materia di sviluppo nella Comunità e nei paesi aderenti, radicare la politica di sviluppo nelle società europee, mobilitare un maggiore sostegno pubblico nella Comunità e nei paesi aderenti per la lotta contro la povertà e per le attività volte ad instaurare relazioni più eque tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, in modo da sensibilizzare l'opinione pubblica nella Comunità circa le problematiche fronteggiate dai paesi in via di sviluppo e dalle loro popolazioni e da promuovere la dimensione sociale della globalizzazione;
c)
coordinamento e comunicazione tra la società civile e le reti di autorità locali, in seno alle rispettive organizzazioni e tra le diverse parti interessate attive nel dibattito pubblico europeo e mondiale sullo sviluppo.
3. Il sostegno alle autorità locali nei paesi partner di norma viene fornito nel quadro di documenti di strategia per paese, eccetto quando questi ultimi non forniscono un sostegno adeguato, in particolare nel caso di partenariati problematici, stati fragili e situazioni postbelliche.
Nel calcolare il cofinanziamento comunitario, il sostegno alle autorità locali e alle loro associazioni tiene conto della loro capacità contributiva.
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