Art. 2
Applicazione delle disposizioni
In vigore dal 18 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 6/2002 è così modificato:
1)
l'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal seguente:
«d)
se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante:
i)
un disegno o modello comunitario registrato o una domanda relativa a un simile disegno o modello;
o
ii)
un disegno o modello registrato di uno Stato membro o una domanda relativa a un simile disegno o modello;
o
iii)
la registrazione di un disegno a titolo dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato “l'atto di Ginevra”, che è approvato con la decisione del Consiglio 954/2006 e che ha effetto nella Comunità, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto;»
2)
dopo il titolo XI è inserito il titolo seguente:
«TITOLO XI bis
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI DISEGNI E MODELLI
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 106 bis
Applicazione delle disposizioni
1. Salvo diversamente indicato nel presente titolo, il presente regolamento e i relativi regolamenti di attuazione adottati in virtù dell’articolo 109 si applicano, mutatis mutandis, alle registrazioni dei disegni e modelli industriali nel registro internazionale tenuto dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito “registrazione internazionale” e “l’Ufficio internazionale”) che designano la Comunità in virtù dell’atto di Ginevra.
2. Qualsiasi iscrizione effettuata nel registro internazionale riguardante una registrazione internazionale che designa la Comunità produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dei disegni e modelli comunitari dell'Ufficio e qualsiasi pubblicazione nel bollettino dell’Ufficio internazionale relativa a una registrazione internazionale che designa la Comunità sortisce gli stessi effetti di una pubblicazione nel bollettino comunitario dei disegni e modelli.
Sezione 2
Registrazioni internazionali che designano la comunità
Articolo 106 ter
Procedura di deposito della domanda internazionale
Le domande internazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di Ginevra sono depositate direttamente presso l’Ufficio internazionale.
Articolo 106 quater
Tasse di designazione
Le tasse di designazione prescritte, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra, sono sostituite da tasse di designazione individuali.
Articolo 106 quinquies
Effetti di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea
1. Una registrazione internazionale che designa la Comunità produce, dalla data della registrazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra, gli stessi effetti di una domanda relativa ad un disegno o modello comunitario registrato.
2. Se non è stato notificato un rifiuto, o se un eventuale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un disegno o modello che designa la Comunità produce, a partire dalla data di cui al paragrafo 1, gli stessi effetti di una registrazione di un disegno o modello comunitario registrato.
3. L’Ufficio fornisce informazioni sulle registrazioni internazionali di cui al paragrafo 2, conformemente alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.
Articolo 106 sexies
Rifiuto
1. L’Ufficio trasmette all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto entro sei mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, qualora svolgendo un esame di una registrazione internazionale, l'Ufficio riscontri che il disegno o modello che forma oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di cui all', lettera a) o che il disegno o modello contrasta con l'ordine pubblico o i comuni principi di moralità.
La notifica menziona le ragioni su cui si basa il rifiuto.
2. Gli effetti di una registrazione internazionale nella Comunità non sono rifiutati prima che al titolare sia stata concessa l’opportunità di rinunciare alla registrazione internazionale rispetto alla Comunità o di presentare le proprie osservazioni.
3. Le condizioni per l'esame dei motivi del rifiuto sono stabilite nel regolamento d'attuazione.
Articolo 106 septies
Annullamento degli effetti di una registrazione internazionale
1. Gli effetti di una registrazione internazionale nella Comunità possono essere dichiarati totalmente o parzialmente nulli secondo la procedura di cui ai titoli VI e VII o da un tribunale dei disegni o modelli comunitari sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione.
2. Se l’Ufficio è al corrente dell'invalidazione, la notifica all’Ufficio internazionale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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