Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 18 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 878/2004 è modificato come segue: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio»; 2) l' è sostituito dal seguente: « Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale, definiti come materiale di categoria 1 o 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 e destinati esclusivamente ad usi tecnici: a) pelli ottenute da animali trattati con sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio (*1); b) grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 1, prodotti utilizzando il metodo 1 di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e, nel caso di grassi fusi provenienti da ruminanti, purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % in peso, nonché derivati lipidici conformi almeno alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002; c) intestini di ruminanti (con o senza contenuto); e d) ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, corna di bovini che sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica. Tuttavia, il presente regolamento non è applicabile ai sottoprodotti di origine animale ottenuti dagli animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1774/2002. 2.   Il presente regolamento è applicabile ai seguenti sottoprodotti di origine animale, definiti come materiali di categoria 2 conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1774/2002, che sono destinati all'alimentazione di animali diversi dagli animali terrestri di allevamento, all'alimentazione di animali da pelliccia di allevamento oppure ad usi tecnici, incluse le esche da pesca: a) invertebrati terrestri diversi dalle specie patogene per gli animali o per gli esseri umani, incluse tutte le loro forme di trasformazione, come le larve; b) animali acquatici, ad eccezione dei mammiferi marini, se non di origine di acquacoltura; c) animali dell'acquacoltura allevati specificamente per l'impiego come esche da pesca, a condizione che l'esca non sia utilizzata per l'acquacoltura senza una previa trasformazione; d) animali appartenenti agli ordini zoologici dei Rodentia e Lagomorpha, inclusi quelli mantenuti come animali di allevamento per la fabbricazione di prodotti di origine animale; e e) prodotti derivati da o prodotti dagli animali di cui alle lettere da a) a d), quali uova di pesce, ma esclusi i mangimi derivati dagli animali di cui alla lettera d).» (*1)   GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3." 3) è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Deroga relativa ai documenti commerciali e ai certificati sanitari In deroga all'allegato II, capitolo III, punto 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002, i sottoprodotti di origine animale di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento possono essere forniti direttamente dai rivenditori al dettaglio ad utenti finali diversi dagli operatori commerciali, senza l'obbligo di un documento commerciale oppure, laddove richiesto dal regolamento (CE) n. 1774/2002, di un certificato sanitario di accompagnamento.»; 4) nella seconda frase dell', i termini «all', lettere c) e d)» sono sostituiti da «all', paragrafo 1, lettere c) e d)»; 5) nella seconda frase dell'articolo 3, i termini «all'articolo 5, lettera a)» sono sostituiti da «all'articolo 5, paragrafi 1 o 2, a seconda del caso»; 6) all'articolo 4, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale di cui all', paragrafo 1, l'inoltro delle partite importate e delle partite in transito avviene in conformità della procedura di sorveglianza prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE del Consiglio (*2). (*2)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9 »;" 7) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Etichettatura, fornitura, registrazione e prescrizioni di trattamento 1.   Oltre alle prescrizioni relative all'identificazione di cui all'allegato II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 1774/2002, su tutti gli imballaggi di sottoprodotti di origine animale di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento deve essere applicata un'etichetta recante la seguente dicitura: “VIETATO NEI PRODOTTI ALIMENTARI, NEI MANGIMI, NEI FERTILIZZANTI, NEI COSMETICI, NEI PRODOTTI MEDICINALI E NEI DISPOSITIVI MEDICI”. Tuttavia, nel caso dei sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti medicinali in conformità della legislazione comunitaria, può essere utilizzata un'etichetta diversa recante la dicitura “DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI PRODOTTI MEDICINALI”. 2.   Su tutti gli imballaggi di sottoprodotti di origine animale di cui all', paragrafo 2, deve essere applicata un'etichetta recante la dicitura “NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO”, a meno che non siano forniti in imballaggi pronti alla vendita recanti l'indicazione che il contenuto è destinato esclusivamente all'alimentazione di animali da compagnia oppure all'uso come esca da pesca. 3.   I sottoprodotti di origine animale di cui all' del presente regolamento vengono forniti a un impianto tecnico specializzato nell'utilizzo di tali materiali, riconosciuto a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002. I sottoprodotti di origine animale di cui all', paragrafo 2, possono essere inoltre forniti a: a) un impianto di transito riconosciuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002; b) un impianto di magazzinaggio riconosciuto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002; c) un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) un'azienda o uno stabilimento che detiene animali conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002; e) un luogo o l'impianto di produzione, a seconda del caso, di: i) prodotti cosmetici a norma della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici (*3); ii) medicinali veterinari a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (*4); iii) medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (*5); iv) dispositivi medici a norma della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (*6); o v) dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (*7); oppure f) la vendita al dettaglio diretta, se i sottoprodotti di origine animale sono: i) forniti in imballaggi pronti alla vendita recanti un'etichetta con una chiara indicazione che il contenuto è destinato esclusivamente a: — l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca; ii) essiccati mediante un trattamento sufficiente per distruggere gli organismi patogeni, inclusa la salmonella; oppure iii) surgelati nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all', paragrafo 2, lettere b) e c), e, per quanto riguarda la specie Rodentia, d). Fatto salvo il regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori (*8), i sottoprodotti di origine animale di cui all', paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento possono essere forniti per l'impiego come mangimi ad aziende o impianti che detengono animali acquatici. 4.   I proprietari, gli operatori o i rappresentanti degli impianti, delle aziende o stabilimenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo devono: a) tenere registri conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1774/2002; b) garantire che i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti, se del caso, a un trattamento che soddisfi i requisiti dell'autorità compente in modo che il materiale risultante non costituisca un rischio per la salute pubblica o animale; c) fornire o utilizzare i sottoprodotti di origine animale esclusivamente per i fini autorizzati dall'autorità competente. (*3)   GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/78/CE della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 56)." (*4)   GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58)." (*5)   GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34)." (*6)   GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)." (*7)   GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003." (*8)   GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14.»;" 8) all'articolo 7, lettera b), i termini «articolo 5, lettera c)» sono sostituiti da «articolo 5, paragrafo 3».
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