Art. 1
In vigore dal 15 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è modificato come segue.
1)
All', paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«È aperto ogni anno, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 kg, di cui ai codici NC 0102 90 41 , 0102 90 49 , 0102 90 51 , 0102 90 59 , 0102 90 61 , 0102 90 69 , 0102 90 71 o 0102 90 79 , originari della Svizzera.»
2)
L' è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell'articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali dei codici NC 0102 10 e 0102 90 .
Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità competente.»;
b)
i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.
3)
L'articolo 3 è modificato come segue:
a)
i paragrafi 1 e 4 sono soppressi;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti.
In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, si applica l'articolo 11 del medesimo regolamento.»
4)
All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno. Un quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce un'unica partita.»
5)
All'articolo 6, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
nella casella 8, il paese d'origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;»
6)
L'articolo 7 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.»;
b)
i paragrafi 2 e 4 sono soppressi.
7)
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95 e (CE) n. 1291/2000 nonché il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»
"
8)
L'allegato I è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1869:oj#art-1