Art. 1

In vigore dal 15 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è modificato come segue. 1) All', paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «È aperto ogni anno, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 kg, di cui ai codici NC 0102 90 41 , 0102 90 49 , 0102 90 51 , 0102 90 59 , 0102 90 61 , 0102 90 69 , 0102 90 71 o 0102 90 79 , originari della Svizzera.» 2) L' è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell'articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali dei codici NC 0102 10 e 0102 90 . Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità competente.»; b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi. 3) L'articolo 3 è modificato come segue: a) i paragrafi 1 e 4 sono soppressi; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, si applica l'articolo 11 del medesimo regolamento.» 4) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno. Un quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce un'unica partita.» 5) All'articolo 6, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nella casella 8, il paese d'origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;» 6) L'articolo 7 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.»; b) i paragrafi 2 e 4 sono soppressi. 7) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95 e (CE) n. 1291/2000 nonché il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*1). (*1)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.» " 8) L'allegato I è soppresso.
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