Art. 1

In vigore dal 15 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2247/2003 è modificato come segue: 1) all’, il paragrafo 2 è soppresso; 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*1). (*1)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;" 3) l’articolo 4 è modificato come segue: a) il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) nella casella 8, lo Stato di cui il prodotto è originario e la menzione “sì” sono contrassegnati con una crocetta. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;» b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC ed espressi in chilogrammi.» c) il paragrafo 4 è soppresso; 4) l’articolo 5 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è soppresso; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I titoli di importazione vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.» 5) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 I titoli di importazione conformi al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»
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