Art. 1
In vigore dal 15 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2247/2003 è modificato come segue:
1)
all’, il paragrafo 2 è soppresso;
2)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;"
3)
l’articolo 4 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:
«b)
nella casella 8, lo Stato di cui il prodotto è originario e la menzione “sì” sono contrassegnati con una crocetta. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;»
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC ed espressi in chilogrammi.»
c)
il paragrafo 4 è soppresso;
4)
l’articolo 5 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è soppresso;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I titoli di importazione vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.»
5)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
I titoli di importazione conformi al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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