Art. 1
In vigore dal 15 dic 2006
1. Nell’ambito della gara n. 8/2006 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.
L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.
2. La vendita verte su un quantitativo di 685 562,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente:
a)
una partita numerata 82/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
b)
una partita numerata 83/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
c)
una partita numerata 84/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
d)
una partita numerata 85/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
e)
una partita numerata 86/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
f)
una partita numerata 87/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
g)
una partita numerata 88/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
h)
una partita numerata 89/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
i)
una partita numerata 90/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
j)
una partita numerata 91/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
k)
una partita numerata 92/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
l)
una partita numerata 93/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
m)
una partita numerata 94/2006 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol;
n)
una partita numerata 95/2006 CE di un quantitativo di 32 182 hl di alcole a 100 % vol.
3. Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.
4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1858:oj#art-1