Art. 1
In vigore dal 14 dic 2006
Nell’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è inserito il seguente punto 4.10:
«4.10.
Fatto salvo il punto 4.13, nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni convenzionali quando vengono condotti da un’area di pascolo all’altra. I foraggi convenzionali, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.»
Storico versioni
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