Art. 1

In vigore dal 14 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue: 1) all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Dopo il 1o settembre 2006, gli Stati membri provvedono affinché i biocidi contenenti principi attivi, notificati ai fini della valutazione nel quadro del programma di revisione, che si è deciso di non includere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE per alcuni o tutti i relativi tipi di prodotti notificati, non siano più immessi in commercio sul territorio nazionale per i tipi di prodotti interessati, a decorrere dal dodicesimo mese successivo all’entrata in vigore della suddetta decisione, salvo diversamente stabilito nella decisione di non inclusione.»; 2) all’articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   In base ai documenti e alle informazioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, lo Stato membro relatore redige un’aggiornata relazione dell’autorità competente, il cui documento I da tale momento è considerato la “relazione di valutazione”. Tale relazione di valutazione è sottoposta all’esame del comitato permanente sui biocidi.»; 3) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Qualora uno Stato membro relatore presenti la relazione dell’autorità competente, a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento, o qualora in seno al comitato permanente sui biocidi sia messa a punto o aggiornata una relazione di valutazione, la Commissione provvede a renderne disponibile per via elettronica il testo o gli eventuali aggiornamenti, omettendo le informazioni ritenute riservate ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 98/8/CE.»; 4) l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; 5) l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento; 6) l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento; 7) l’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.
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