Art. 1
In vigore dal 13 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è così modificato:
1)
All', paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«È aperto ogni anno un contingente tariffario comunitario per l'importazione in esenzione da dazi di carni bovine disossate ed essiccate del codice NC ex 0210 20 90 originarie della Svizzera, per un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre (di seguito “il contingente”).»
2)
All', paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.
3)
L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 5
I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio.»
4)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 6
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95, nonché le disposizioni di cui ai capi I ed III del regolamento (CE) n. 1301/2006.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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