Art. 2
In vigore dal 12 dic 2006
Lo statuto dell’impresa comune Galileo allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 è modificato come segue:
1)
l', paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4. I fondi dell'impresa comune sono costituiti dai contributi dei suoi membri. Sono ammessi i conferimenti in natura. Si dovrà fare una valutazione del loro valore e della loro utilità per la realizzazione dei compiti affidati all'impresa comune.
I membri fondatori sottoscrivono le loro quote di contributo a concorrenza degli importi indicati nei loro rispettivi impegni, vale a dire 520 milioni di EUR per la Comunità europea e a 50 milioni di EUR per l'Agenzia spaziale europea. Essi possono all'occorrenza, apportare contributi aggiuntivi per finanziare la fase di sviluppo.
Immediatamente dopo che la Commissione ha informato il Consiglio dei risultati della procedura di gara d'appalto, il consiglio di amministrazione invita le imprese di cui al paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, a sottoscrivere le loro quote. Le imprese sono tenute a sottoscrivere 5 milioni di EUR entro il termine di un anno. Questo importo passa a 250 000 EUR per le imprese che abbiano sottoscritto parte del capitale a titolo individuale o collettivo, che possono essere qualificate piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (*2).
Il consiglio di amministrazione decide l'ammontare dei suddetti contributi che deve essere conferito proporzionalmente alla quota dei contributi finanziari sottoscritti da ciascun membro e il membro dell'impresa comune che non rispetta gli impegni assunti in relazione ai conferimenti in natura o che non versa nei termini prescritti l'importo di cui è debitore perde, inizialmente, il diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione e, dopo sei mesi, la qualità di membro fintantoché non abbia ottemperato all'obbligo in questione.
Gli impegni finanziari dell'impresa comune non devono superare l'ammontare dei contributi a sua disposizione.
(*2)
GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.»;"
2)
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Ciascun membro dell'impresa comune dispone di un numero di voti proporzionale alla quota dei contributi che ha sottoscritto.»;
3)
l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
L’impresa comune è costituita per un periodo decorrente dal 28 maggio 2002 fino al 31 dicembre 2006.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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