Art. 1
In vigore dal 12 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 1321/2004 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
«k)
ai fini del completamento della fase di sviluppo del programma Galileo, riprende al più tardi prima della cessazione dell’impresa comune Galileo, i compiti affidati a quest’ultima dagli dell'allegato del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio (*1). Si occupa, se del caso e previa decisione del consiglio di amministrazione dell’impresa comune Galileo, delle operazioni di liquidazione dell’impresa comune successive al 31 dicembre 2006;
l)
intraprende tutte le azioni di ricerca utili per sviluppare e promuovere i programmi GNSS europei.
(*1)
GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.»;"
2)
all'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dalla data di cessazione dell’impresa comune Galileo, quale indicata all' del regolamento (CE) n. 876/2002 e all’articolo 20 del suo allegato, l’Autorità diventa proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso dell’intera fase di sviluppo, ivi compresi quelli di cui l’impresa comune Galileo era proprietaria a norma dell’articolo 6 dell'allegato di tale regolamento, e quelli creati o sviluppati dall’Agenzia spaziale europea e dalle entità cui tale agenzia o l’impresa comune Galileo hanno affidato le attività di sviluppo del programma.
2. L’Autorità è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel corso della fase costitutiva e della fase operativa da parte del concessionario, beni che comprendono quelli creati o sviluppati dai suoi subcontraenti o dalle imprese poste sotto il suo controllo e dai subcontraenti di suddette imprese.
3. Il diritto di proprietà comprende tutti i diritti di proprietà di beni immateriali a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (*2), come pure tutti i diritti di beni immateriali di cui all' della convenzione del 14 luglio 1967 istituita dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, in particolare il diritto ai marchi di fabbrica e commerciali.
4. Le modalità per i trasferimenti dei beni materiali e immateriali di proprietà dell'impresa comune Galileo in conformità dell'articolo 6 del suo statuto, allegato al regolamento (CE) n. 876/2002, saranno stabilite durante la procedura di liquidazione definita all'articolo 21 dell'allegato a detto regolamento.
5. L'accordo concluso tra le Autorità e l'Agenzia spaziale europea (ESA), a norma dell'articolo 3 dell'allegato al regolamento (CE) n. 876/2002, può prevedere le modalità dell'esercizio, da parte dell'ESA, a nome dell'Autorità, del diritto di proprietà attribuito all'Autorità dal paragrafo 1.
6. Il contratto di concessione può prevedere le modalità dell'esercizio, da parte del concessionario, a nome dell'Autorità, del diritto di proprietà attribuito all'Autorità dal paragrafo 1.
(*2)
GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11.»;"
3)
all'articolo 3, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 7;
4)
all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Un rappresentante dell'SG/AR e un rappresentante dell'ESA assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.»;
5)
all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio di amministrazione istituisce un comitato per la sicurezza e la protezione del sistema composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione, scelti tra esperti riconosciuti in materia di sicurezza. Un rappresentante dell' SG/AR e un rappresentante dell'ESA assistono alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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