Art. 16
Lotta contro la frode
In vigore dal 12 dic 2006
Lotta contro la frode
1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed ogni altra attività illecita che lede gli interessi finanziari delle Comunità, si applicano integralmente all'Osservatorio le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. Le decisioni di finanziamento e gli accordi e strumenti di esecuzione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei Conti e l'OLAF possano, se del caso, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei crediti dell'Osservatorio.
Storico versioni
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