Art. 32

Riesame

In vigore dal 12 dic 2006
Riesame Entro il 12 dicembre 2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione particolareggiata che riesamina l'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Detta relazione contiene una valutazione dell'applicazione del procedimento e una valutazione d'impatto estesa per ciascuno Stato membro. A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell'Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell'applicazione transfrontaliera del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Queste informazioni contemplano le spese di giudizio, la rapidità della procedura, l'efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni d'ingiunzione di pagamento degli Stati membri. La relazione della Commissione è integrata, se del caso, da proposte di adeguamento.
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