Art. 1

In vigore dal 11 dic 2006
Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 è così modificato: 1) All’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il funzionario — retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o — retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e addetto al funzionamento o alla sorveglianza degli impianti tecnici o che lavora presso un servizio di sicurezza, un altro servizio che svolge funzioni di sicurezza, un centro di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), un servizio che fornisce sostegno a operazioni di Politica estera e di sicurezza comune (PESC)/ Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) o a dispositivi di coordinamento in caso di emergenza e di crisi o presso servizi in cui vi sia la comprovata necessità di servizi di permanenza regolare per l'esecuzione di compiti nel quadro di un meccanismo istituito per fornire assistenza agli Stati membri 24 ore/24, ha diritto a beneficiare di un’indennità qualora sia regolarmente sottoposto a permanenze, a norma dell’ articolo 56 ter dello statuto dei funzionari.»; 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Ogni anno, nel mese di aprile, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata per categoria, sul numero dei funzionari e agenti che beneficiano dell’indennità di cui al presente regolamento, riservando una particolare attenzione ai casi in cui l’indennità è stata concessa a norma delle disposizioni di cui all’, paragrafo 1, secondo comma».
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