Art. 9
Trasmissione dei dati
In vigore dal 11 dic 2006
Trasmissione dei dati
Allorché trasmettono alla Commissione dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1941:oj#art-9