Art. 6
Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie
In vigore dal 11 dic 2006
Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie
1. I pesci provenienti da stock per i quali sono stabiliti limiti di cattura vengono conservati a bordo o sbarcati solo se:
a)
le catture sono effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o, in alternativa,
b)
nel caso di specie diverse dall'aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, le catture sono effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.
2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro registrati nella Comunità e operanti nelle zone di pesca in cui si applica il contingente in questione non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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