Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 11 dic 2006
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci battenti bandiera dei paesi terzi e registrati in tali paesi, operanti nel Mar Baltico.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.
Storico versioni
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