Art. 1
In vigore dal 11 dic 2006
Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«Il funzionario
—
retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o
—
retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e che presta servizio presso un centro di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), un servizio di sicurezza o un altro servizio che svolge funzioni di sicurezza, un centralino telefonico/servizio di informazione, un servizio di accoglienza, un servizio che fornisce sostegno a operazioni di Politica estera e di sicurezza comune (PESC)/Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) o a dispositivi di coordinamento in caso di emergenza e di crisi o è addetto al funzionamento o alla sorveglianza degli impianti tecnici,
che partecipa ad un servizio continuo o a turni a norma dell’articolo 56 bis dello statuto dei funzionari, ha diritto ad una indennità di:»;
2)
all’, paragrafo 2, l’ultima frase è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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