Art. 2

In vigore dal 11 dic 2006
1.   L’importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari della Federazione russa è soggetta ai limiti quantitativi indicati all’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I originari della Federazione russa è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura all’allegato II, e di una licenza d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente alle disposizioni dell’. 2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti di cui all’allegato IV rilasciano licenze d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantità disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. 3.   Le importazioni autorizzate vengono imputate sul limite quantitativo corrispondente di cui all’allegato V. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati sul mezzo di trasporto utilizzato per l'esportazione.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1872 — Testo vigente | Portale Normativo