Art. 9
In vigore dal 11 dic 2006
1. La licenza d’esportazione di cui all’ può comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. La licenza d’esportazione e le relative copie, nonché il certificato d’origine e le relative copie sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze d’esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. Ogni licenza d’esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi:
—
due lettere che identificano il paese esportatore:
UA
=
Ucraina
—
due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
BE
=
Belgio
BG
=
Bulgaria
CZ
=
Repubblica ceca
DK
=
Danimarca
DE
=
Germania
EE
=
Estonia
EL
=
Grecia
ES
=
Spagna
FR
=
Francia
IE
=
Irlanda
IT
=
Italia
CY
=
Cipro
LV
=
Lettonia
LT
=
Lituania
LU
=
Lussemburgo
HU
=
Ungheria
MT
=
Malta
NL
=
Paesi Bassi
AT
=
Austria
PL
=
Polonia
PT
=
Portogallo
RO
=
Romania
SI
=
Slovenia
SK
=
Slovacchia
FI
=
Finlandia
SE
=
Svezia
GB
=
Regno Unito
—
un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio «7» per il 2007,
—
un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore,
—
un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo specifico Stato membro di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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