Art. 15
In vigore dal 11 dic 2006
1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze d’esportazione rilasciate dall’Ucraina per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri vengono informate senza indugio affinché sospendano il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari dell’Ucraina non coperti da licenze d’esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11.
Storico versioni
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