Art. 17
In vigore dal 11 dic 2006
Per quanto riguarda l’immissione in libera pratica in Bulgaria e in Romania, dal 1o gennaio 2007, dei prodotti di acciaio contemplati dal presente regolamento, è richiesta una licenza di importazione, anche se detti prodotti sono stati spediti prima di tale data. Se i prodotti di acciaio sono stati spediti verso la Bulgaria e la Romania anteriormente al 1o gennaio 2007, la licenza di importazione è concessa automaticamente, senza limitazioni quantitative, su presentazione della polizza di carico o di altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione e previa approvazione dell’ufficio della Commissione competente per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti di acciaio sono spediti verso la Bulgaria e la Romania il 1o gennaio o dopo tale data, sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nel presente regolamento.
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