Art. 11

In vigore dal 11 dic 2006
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d’esportazione, l’esportatore può rivolgersi all’autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenerne un duplicato sulla base dei documenti d’esportazione in suo possesso. I duplicati delle licenze rilasciati in questo modo devono recare la dicitura «duplicate» e la data della licenza originale.
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