Art. 17
Obbligo di agevolare la vigilanza sull’applicazione
In vigore dal 6 dic 2006
Obbligo di agevolare la vigilanza sull’applicazione
I fornitori di servizi di navigazione aerea agevolano le ispezioni e le inchieste organizzate dalle autorità nazionali di sorveglianza oppure da un organismo riconosciuto che agisce per loro conto, in particolare per quanto riguarda le ispezioni in loco. Le persone autorizzate da dette autorità o organismi sono abilitate a quanto segue:
a)
esaminare i documenti contabili, i registri, gli inventari e ogni altro documento pertinente per la determinazione delle tariffe di navigazione aerea;
b)
fare copie o estratti di tali documenti;
c)
chiedere chiarimenti a voce sul posto;
d)
accedere ai locali, terreni o mezzi di trasporto pertinenti.
Le ispezioni e inchieste sono effettuate conformemente alle procedure in vigore nello Stato membro in cui hanno luogo.
Storico versioni
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