Art. 1
In vigore dal 4 dic 2006
L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:
1)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando il paragrafo 5 bis, a decorrere dal 1o gennaio 2007 gli emittenti dei paesi terzi di cui ai paragrafi 3 e 4 presentano le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo il regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi. Qualora non siano conformi ai predetti principi, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere presentate in forma di bilancio riesposto.»;
2)
sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies:
«5 bis. Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all'allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8.2, all'allegato X, punto 20.1, o all'allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, o all'obbligo, di cui all'allegato VII, punto 8.2 bis, all'allegato IX, punto 11.1, o all'allegato X, punto 20.1 bis, di fornire una descrizione delle differenze tra i principi contabili internazionali adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni, incluse in un prospetto depositato presso l’autorità competente prima del 1o gennaio 2009, qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
le note allegate al bilancio che costituiscono parte delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono contenere una dichiarazione di conformità agli International Financial Reporting Standards esplicita e senza riserve, conformemente allo IAS 1 Presentazione del bilancio;
b)
le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere preparate conformemente ai Generally Accepted Accountig Principles del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti d’America;
c)
le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere preparate conformemente ai Generally Accepted Accountig Principles di un paese terzo diverso dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d’America e devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione deve aver assunto pubblicamente l’impegno, prima dell’avvio dell’esercizio finanziario nel quale viene depositato il prospetto, di far convergere tali principi verso gli International Financial Reporting Standards;
ii)
tale autorità deve aver stabilito un programma di lavoro che dimostri l’intenzione di progredire verso la convergenza entro il 31 dicembre 2008; e
iii)
l’emittente deve fornire prove che convincano l’autorità competente che le condizioni di cui ai punti i) e ii) sono soddisfatte.
5 ter. Entro il 1o aprile 2007 la Commissione presenta al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una prima relazione sul calendario dei lavori delle autorità responsabili per i principi contabili nazionali negli USA, in Giappone e in Canada riguardanti la convergenza tra gli IFRS e i Generally Accepted Accounting Principles di tali paesi.
La Commissione segue attentamente l’entità dei progressi compiuti nella convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America e nell'eliminazione degli obblighi di riconciliazione che si applicano agli emittenti comunitari in tali paesi e ne informa regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo. In particolare, la Commissione informa immediatamente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo se il processo non sta procedendo in modo soddisfacente.
5 quater. La Commissione informa altresì regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo in merito allo sviluppo delle discussioni in materia di regolamentazione e all’entità dei progressi compiuti nella convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles dei paesi terzi di cui al paragrafo 5 bis, lettera c), e nell'eliminazione di qualsiasi obbligo di riconciliazione. In particolare la Commissione informa immediatamente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo se il processo non sta procedendo in modo soddisfacente.
5 quinquies. Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 5 ter e 5 quater, la Commissione avvia e mantiene un dialogo regolare con le autorità di paesi terzi e presenta, entro il 1o aprile 2008 al più tardi, una relazione al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nella convergenza e nell'eliminazione di qualsiasi obbligo di riconciliazione che si applichi agli emittenti comunitari nell’ambito dell'ordinamento di un paese terzo di cui al paragrafo 5 bis, lettera b) o c). La Commissione può chiedere o imporre ad un’altra persona di preparare la relazione.
5 sexies. Almeno sei mesi prima del 1o gennaio 2009 la Commissione provvede a determinare l’equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles di paesi terzi conformemente ad una definizione di equivalenza e ad un meccanismo di equivalenza che avrà stabilito prima del 1o gennaio 2008 conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 2003/71/CE. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, la Commissione consulta anzitutto il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari sull’adeguatezza della definizione di equivalenza e del meccanismo di equivalenza e sulla determinazione di equivalenza operata.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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