Art. 4

In vigore dal 4 dic 2006
1.   A partire dal 4 gennaio 2007 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione di importazione. L'orario fissato al primo comma è indicato secondo l'ora di Bruxelles. 2.   Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94. Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato: a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; b) certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati: i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure ii) di aver beneficiato del rilascio di un’autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione. 3.   Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2007. Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2008.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2006/1785 — Testo vigente | Portale Normativo