Art. 4
In vigore dal 4 dic 2006
1. A partire dal 4 gennaio 2007 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione di importazione.
L'orario fissato al primo comma è indicato secondo l'ora di Bruxelles.
2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94.
Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:
a)
dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;
b)
certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:
i)
di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure
ii)
di aver beneficiato del rilascio di un’autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.
3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2007.
Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2008.
Storico versioni
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