Art. 2

In vigore dal 30 nov 2006
1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo di partenariato, di seguito denominato «il protocollo» sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: Categoria di pesca GT o numero massimo di licenze per periodo di licenza Stato membro GT, licenze o massimale annuo di cattura per Stato membro Categoria 1: Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi 9 440 GT Spagna 7 183 GT Italia 1 371 GT Portogallo 886 GT Categoria 2: Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello 3 600 GT Spagna 3 600 GT Categoria 3: Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino 2 324 GT Spagna 1 500 GT Regno Unito 800 GT Malta 24 GT Categoria 4: Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali 750 GT Grecia 750 GT Categoria 5: Cefalopodi 18 600 GT 43 licenze Spagna 39 licenze Italia 4 licenze Categoria 6: Aragoste 300 GT Portogallo 300 GT Categoria 7: Tonniere congelatrici con reti a circuizione 36 licenze Spagna 15 licenze Francia 20 licenze Malta 1 licenza Categoria 8: Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie 31 licenze Spagna 23 licenze Francia 5 licenze Portogallo 3 licenze Categoria 9: Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica 22 licenze per un massimale di440 000 tonnellate Paesi Bassi 190 000 tonnellate Lituania 120 500 tonnellate Lettonia 73 500 tonnellate Germania 20 000 tonnellate Regno Unito 10 000 tonnellate Portogallo 6 000 tonnellate Francia 10 000 tonnellate Polonia 10 000 tonnellate Categoria 10: Pesca del granchio 300 GT Spagna 300 GT Categoria 11: Navi per la pesca pelagica fresca 15 000 GT/mese in media annua 2.   In applicazione delle disposizioni del protocollo, le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca) possono essere trasferite alla categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) limitatamente a 25 licenze al mese. 3.   Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica), nel caso in cui le domande di licenza superino il numero massimo autorizzato per periodo di riferimento, la Commissione trasmette in via prioritaria le domande dei pescherecci che hanno utilizzato il maggior numero di licenze nei sei mesi precedenti la domanda. 4.   Per la categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca), la Commissione trasmette le domande di licenza previa ricezione di un piano di pesca annuo con l’indicazione particolareggiata delle domande delle singole navi [in cui sia specificata, per tutto l’anno, la stazza lorda (GT) prevista per ogni mese d’attività]. Il piano suddetto va presentato alla Commissione entro il 1o marzo dell’anno cui si applica il piano di pesca. Se le domande eccedono 15 000 GT/mese in media annua, l’assegnazione è effettuata in base al prospetto delle domande e ai piani pesca di cui al primo comma. 5.   La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in piena conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2). Se le domande di licenza dei summenzionati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza presentate da altri Stati membri.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1801 — Testo vigente | Portale Normativo