Art. 2
In vigore dal 30 nov 2006
1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo di partenariato, di seguito denominato «il protocollo» sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
Categoria di pesca
GT o numero massimo di licenze per periodo di licenza
Stato membro
GT, licenze o massimale annuo di cattura per Stato membro
Categoria 1: Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi
9 440 GT
Spagna
7 183 GT
Italia
1 371 GT
Portogallo
886 GT
Categoria 2: Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello
3 600 GT
Spagna
3 600 GT
Categoria 3: Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino
2 324 GT
Spagna
1 500 GT
Regno Unito
800 GT
Malta
24 GT
Categoria 4: Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali
750 GT
Grecia
750 GT
Categoria 5: Cefalopodi
18 600 GT
43 licenze
Spagna
39 licenze
Italia
4 licenze
Categoria 6: Aragoste
300 GT
Portogallo
300 GT
Categoria 7: Tonniere congelatrici con reti a circuizione
36 licenze
Spagna
15 licenze
Francia
20 licenze
Malta
1 licenza
Categoria 8: Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie
31 licenze
Spagna
23 licenze
Francia
5 licenze
Portogallo
3 licenze
Categoria 9: Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica
22 licenze per un massimale di440 000 tonnellate
Paesi Bassi
190 000 tonnellate
Lituania
120 500 tonnellate
Lettonia
73 500 tonnellate
Germania
20 000 tonnellate
Regno Unito
10 000 tonnellate
Portogallo
6 000 tonnellate
Francia
10 000 tonnellate
Polonia
10 000 tonnellate
Categoria 10: Pesca del granchio
300 GT
Spagna
300 GT
Categoria 11: Navi per la pesca pelagica fresca
15 000 GT/mese in media annua
2. In applicazione delle disposizioni del protocollo, le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca) possono essere trasferite alla categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) limitatamente a 25 licenze al mese.
3. Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica), nel caso in cui le domande di licenza superino il numero massimo autorizzato per periodo di riferimento, la Commissione trasmette in via prioritaria le domande dei pescherecci che hanno utilizzato il maggior numero di licenze nei sei mesi precedenti la domanda.
4. Per la categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca), la Commissione trasmette le domande di licenza previa ricezione di un piano di pesca annuo con l’indicazione particolareggiata delle domande delle singole navi [in cui sia specificata, per tutto l’anno, la stazza lorda (GT) prevista per ogni mese d’attività]. Il piano suddetto va presentato alla Commissione entro il 1o marzo dell’anno cui si applica il piano di pesca.
Se le domande eccedono 15 000 GT/mese in media annua, l’assegnazione è effettuata in base al prospetto delle domande e ai piani pesca di cui al primo comma.
5. La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in piena conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2).
Se le domande di licenza dei summenzionati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza presentate da altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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