Art. 1

In vigore dal 30 nov 2006
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all', lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1764:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2006/1764 — Testo vigente | Portale Normativo