Art. 1

In vigore dal 28 nov 2006
L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 104/2000 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 1.   Le spese sostenute dagli Stati membri a norma degli articoli 10, 21, 23, 24, 25 e 27 del presente regolamento sono considerate spese di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (*1). 2.   Il finanziamento delle spese di cui al paragrafo 1 è concesso, per i prodotti provenienti da uno stock o da un gruppo di stock, soltanto entro i limiti dei quantitativi eventualmente assegnati allo Stato membro interessato in base al volume globale di catture autorizzate per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi. 3.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2. (*1)   GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.» "
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Art. 1 Regolamento (UE) 2006/1759 — Testo vigente | Portale Normativo