Art. 1
In vigore dal 28 nov 2006
L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 104/2000 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
1. Le spese sostenute dagli Stati membri a norma degli articoli 10, 21, 23, 24, 25 e 27 del presente regolamento sono considerate spese di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (*1).
2. Il finanziamento delle spese di cui al paragrafo 1 è concesso, per i prodotti provenienti da uno stock o da un gruppo di stock, soltanto entro i limiti dei quantitativi eventualmente assegnati allo Stato membro interessato in base al volume globale di catture autorizzate per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.
(*1)
GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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