Art. 1

In vigore dal 27 nov 2006
Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue: 1) all'articolo 9, il paragrafo 1 è modificato come segue: a) alla lettera a), i termini «44 ECU» sono sostituiti da «26 euro»; b) alla lettera b), i termini «29 ECU» sono sostituiti da «15 euro»; c) alla lettera c), i termini «16 ECU» sono sostituiti da «9 euro»; 2) l'articolo 10 è modificato come segue: a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le domande di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, possono essere presentate presso le autorità competenti dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana. I titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna delle misure particolari di cui ai paragrafi 2 o 2 bis. Tuttavia, i titoli richiesti in virtù dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono rilasciati immediatamente. In deroga al secondo comma, la Commissione può fissare secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 un giorno diverso dal mercoledì per il rilascio dei titoli di esportazione, qualora non sia possibile rispettare tale giorno.»; b) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   In deroga al paragrafo 1, i titoli relativi alle domande riguardanti un quantitativo inferiore o uguale a 25 tonnellate di prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 sono rilasciati immediatamente. In tal caso e in deroga all'articolo 8, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e nelle domande e nei relativi titoli è indicata, nella casella 20, almeno una delle diciture di cui all'allegato III bis del presente regolamento.»; 3) all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 2: «2.   Le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (*1) non si applicano alle restituzioni speciali all'esportazione concesse per i prodotti di cui ai codici NC 0201 30 00 91 00 e 0201 30 00 91 20 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (*2), qualora tali prodotti siano stati sottoposti al regime di deposito doganale conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (*3). (*1)   GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11." (*2)   GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1." (*3)   GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.»;" 4) all'articolo 13, paragrafo 1, primo trattino, i termini «e giovedì» sono soppressi; 5) è aggiunto l'allegato III bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento; 6) l'allegato IV è modificato come segue: a) il testo «Destinatario: DG VI/D/2; Telefax: (32 2) 296 60 27» è sostituito dal seguente: «Destinatario: DG AGRI/D/2; fax: (32 2) 292 17 22; indirizzo e-mail: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu»; b) nel titolo della parte A, i termini «e del giovedì» sono soppressi.
Storico versioni

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