Art. 1
In vigore dal 24 nov 2006
1. Sono aperti contingenti tariffari a dazio doganale nullo per i vini importati nella Comunità e originari dell’Albania indicati nell’allegato.
2. L’aliquota nulla del dazio si applica a condizione che i vini importati siano accompagnati da una prova dell’origine ai sensi del protocollo n. 3 dell’accordo interinale e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.
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