Art. 1

In vigore dal 23 nov 2006
1.   È chiuso il riesame intermedio parziale conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, relativamente alle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicone originario della Federazione russa, in forza del regolamento (CE) n. 2229/2003. 2.   Sono mantenute le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, regione degli Urali, Russia e della ZAO KREMNY, Irkutsk, regione di Irkutsk, Russia.
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