Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 51/2006

In vigore dal 20 nov 2006
Modifiche del regolamento (CE) n. 51/2006 Il regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue: 1) all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo: «8.   Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie: — squalo elefante (Cetorinhus maximus), — pescecane (Carcharodon carcharias).»; 2) all’articolo 7, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— all’allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e degli scampi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice,»; 3) all'articolo 7, paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente: «— all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle divisioni CIEM IIa (acque CE) e IIIa e nella sottozona CIEM IV,»; 4) all’articolo 10 è aggiunto il seguente comma: «Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti: zona sud-occidentale 1. 63° 12' N e 23° 05' O attraverso 62° 00' N e 26° 00' O, 2. 62° 58' N e 22° 25' O, 3. 63° 06' N e 21° 30' O, 4. 63° 03' N e 21° 00' O, di lì 180° 00' S; zona sud-orientale 1. 63° 14' N e 10° 40' O, 2. 63° 14' N e 11° 23' O, 3. 63° 35' N e 12° 21' O, 4. 64° 00' N e 12° 30' O, 5. 63° 53' N e 13° 30' O, 6. 63° 36' N e 14° 30' O, 7. 63° 10' N e 17° 00' O di lì 180° 00' S.»; 5) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Autorizzazione 1.   Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Norvegia, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell’allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15 e 16 e da 19 a 25. 2.   Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie: — squalo elefante (Cetorinhus maximus), — pescecane (Carcharodon carcharias).»; 6) gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e IV sono modificati in conformità dell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni

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