Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 51/2006
In vigore dal 20 nov 2006
Modifiche del regolamento (CE) n. 51/2006
Il regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue:
1)
all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:
«8. Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
—
squalo elefante (Cetorinhus maximus),
—
pescecane (Carcharodon carcharias).»;
2)
all’articolo 7, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«—
all’allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e degli scampi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice,»;
3)
all'articolo 7, paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:
«—
all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle divisioni CIEM IIa (acque CE) e IIIa e nella sottozona CIEM IV,»;
4)
all’articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
«Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:
zona sud-occidentale
1.
63° 12' N e 23° 05' O attraverso 62° 00' N e 26° 00' O,
2.
62° 58' N e 22° 25' O,
3.
63° 06' N e 21° 30' O,
4.
63° 03' N e 21° 00' O, di lì 180° 00' S;
zona sud-orientale
1.
63° 14' N e 10° 40' O,
2.
63° 14' N e 11° 23' O,
3.
63° 35' N e 12° 21' O,
4.
64° 00' N e 12° 30' O,
5.
63° 53' N e 13° 30' O,
6.
63° 36' N e 14° 30' O,
7.
63° 10' N e 17° 00' O di lì 180° 00' S.»;
5)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Autorizzazione
1. Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Norvegia, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell’allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15 e 16 e da 19 a 25.
2. Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
—
squalo elefante (Cetorinhus maximus),
—
pescecane (Carcharodon carcharias).»;
6)
gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e IV sono modificati in conformità dell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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