Art. 1

In vigore dal 20 nov 2006
Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente: — per la Danimarca 2 tonnellate, — per la Grecia 0 tonnellate, — per l’Irlanda 0 tonnellate, — per l’Italia 241 tonnellate, — per il Lussemburgo 0 tonnellate.
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