Art. 1
In vigore dal 20 nov 2006
Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:
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per la Danimarca 2 tonnellate,
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per la Grecia 0 tonnellate,
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per l’Irlanda 0 tonnellate,
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per l’Italia 241 tonnellate,
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per il Lussemburgo 0 tonnellate.
Storico versioni
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