Art. 1
Termini per la semina
In vigore dal 14 nov 2006
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:
1)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Termini per la semina
Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:
a)
il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna, e il Portogallo e la Guiana francese;
b)
il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori, compresa la Francia metropolitana, di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»
2)
All'articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso.
3)
All'articolo 131, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
annualmente per i dati relativi all'anno precedente:
i)
entro il 1o febbraio, il numero di vacche oggetto di una domanda di premio per vacca nutrice, suddiviso secondo i regimi di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1782/2003;
ii)
entro il 1o marzo, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;».
4)
L'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1679:oj#art-1