Art. 1

Approvazione, trattamento e utilizzo o eliminazione di materiali di categoria 2 o 3

In vigore dal 14 nov 2006
Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Approvazione, trattamento e utilizzo o eliminazione di materiali di categoria 2 o 3 1.   I seguenti processi sono approvati e possono essere autorizzati dalle autorità competenti per il trattamento e l’utilizzo o l’eliminazione di materiali di categoria 2 o 3: a) processo di idrolisi alcalina come definito nell’allegato I; b) processo di idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione come definito all’allegato II; c) processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione come definito nell'allegato III; d) processo di produzione di biodiesel come definito nell’allegato IV; e) processo di gassificazione Brookes come definito nell’allegato V; e f) processo di combustione in una caldaia di grasso animale come definito nell’allegato VI. Il processo termomeccanico per la produzione di biocarburante come definito nell’allegato VII è approvato e può essere autorizzato dall’autorità competente per il trattamento e l’eliminazione del letame, del contenuto del tubo digerente e del materiale di categoria 3. 2.   L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo, se essi garantiscono una riduzione equivalente dei rischi per la salute pubblica e degli animali, per le fasi di: a) processo di produzione di biodiesel come definito all’allegato IV, punto 1, lettera b, paragrafo i); e b) processo di combustione di grassi animali in una caldaia, di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i).»; 2) nel titolo e nella prima frase dell’articolo 3, l’espressione «allegati da I a VI» è sostituita da «allegati»; 3) l’articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 2 viene aggiunto il seguente comma: «Tuttavia il materiale che risulta dal processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV deve essere incenerito.»; b) al paragrafo 3 viene aggiunto la seguente lettera d): «d) nel caso di materiale che risulta dal processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, utilizzato per la produzione di prodotti tecnici.»; c) il paragrafo 5 è soppresso; 4) gli allegati sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.
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Approvazione, trattamento e utilizzo o eliminazione di materiali di categoria 2 o 3 (Art. 1 Regolamento (UE) 2006/1678) — Testo vigente | Portale Normativo