Art. 1
Approvazione, trattamento e utilizzo o eliminazione di materiali di categoria 2 o 3
In vigore dal 14 nov 2006
Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Approvazione, trattamento e utilizzo o eliminazione di materiali di categoria 2 o 3
1. I seguenti processi sono approvati e possono essere autorizzati dalle autorità competenti per il trattamento e l’utilizzo o l’eliminazione di materiali di categoria 2 o 3:
a)
processo di idrolisi alcalina come definito nell’allegato I;
b)
processo di idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione come definito all’allegato II;
c)
processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione come definito nell'allegato III;
d)
processo di produzione di biodiesel come definito nell’allegato IV;
e)
processo di gassificazione Brookes come definito nell’allegato V; e
f)
processo di combustione in una caldaia di grasso animale come definito nell’allegato VI.
Il processo termomeccanico per la produzione di biocarburante come definito nell’allegato VII è approvato e può essere autorizzato dall’autorità competente per il trattamento e l’eliminazione del letame, del contenuto del tubo digerente e del materiale di categoria 3.
2. L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo, se essi garantiscono una riduzione equivalente dei rischi per la salute pubblica e degli animali, per le fasi di:
a)
processo di produzione di biodiesel come definito all’allegato IV, punto 1, lettera b, paragrafo i); e
b)
processo di combustione di grassi animali in una caldaia, di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i).»;
2)
nel titolo e nella prima frase dell’articolo 3, l’espressione «allegati da I a VI» è sostituita da «allegati»;
3)
l’articolo 4 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 2 viene aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il materiale che risulta dal processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV deve essere incenerito.»;
b)
al paragrafo 3 viene aggiunto la seguente lettera d):
«d)
nel caso di materiale che risulta dal processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, utilizzato per la produzione di prodotti tecnici.»;
c)
il paragrafo 5 è soppresso;
4)
gli allegati sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1678:oj#art-1