Art. 1
In vigore dal 8 nov 2006
La mancata fissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0105 11 , 0105 12 , 0105 19 , 0207 (esclusi i codici NC 0207 34 , 0207 13 91 , 0207 14 91 , 0207 26 91 , 0207 27 91 , 0207 35 91 , 0207 36 81 , 0207 36 85 e 0207 36 89 ), 0407 , 0408 , 1602 32 esportati verso gli Stati Uniti non è presa in considerazione:
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ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999,
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ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 565/80.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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