Art. 1
In vigore dal 7 nov 2006
1. È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato dal regolamento (CE) n. 342/2006.
2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 428/2005, a «tutte le altre imprese» della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 26 febbraio 2006 sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco, registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 342/2006.
3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese del prodotto in esame fabbricato dalla Huvis Sichuan ed esportato nella Comunità.
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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