Art. 1

Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi

In vigore dal 6 nov 2006
Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue. 1) All’articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3.   In deroga all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte E, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 ottobre 2007 a importare olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione (*1). 4.   In deroga all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, i prodotti di cui a tale allegato per i quali i relativi certificati d’importazione sono stati rilasciati in conformità delle norme comunitarie armonizzate in vigore prima del 1o gennaio 2006 nei casi in cui esse siano applicabili, e delle norme nazionali applicate dagli Stati membri prima di tale data negli altri casi, possono essere importate nella Comunità fino al 1o maggio 2007. (*1)   GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13.» " 2) All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 2: «2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca dai paesi elencati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II del presente regolamento, a condizione che: a) l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e b) l’autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE (*2) e 96/333/CE (*3) e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione. (*2)   GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32." (*3)   GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33.» " 3) È inserito il seguente articolo 17 bis: «Articolo 17 bis Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi In deroga all’allegato II, capo II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, l’autorità competente può continuare a classificare come zone di classe B le zone per le quali i limiti di 4 600E. coli per 100 g non sono superati nel 90 % dei campioni.» 4) Sono aggiunti l'allegato I e l’allegato II figuranti nell'allegato del presente regolamento.
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