Art. 1

In vigore dal 6 nov 2006
All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2075/2005, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l’individuazione delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente approvata dall’autorità competente, oppure nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’, paragrafo 2, lettera b), il bollo sanitario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell’esame per l’individuazione delle Trichine.»
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