Art. 1

In vigore dal 31 ott 2006
Il regolamento (CE) n. 1010/2006 è modificato come segue. 1) L'articolo 4 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La macellazione e l'abbattimento anticipati di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione, al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 e 0105 99 50 , sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.»; b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Una compensazione per la macellazione e l'abbattimento anticipati di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell'allegato IV e per il periodo definito in detto allegato.» 2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1.   La macellazione e l'abbattimento anticipati delle “pollastre mature per la deposizione” sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75. 2.   Una compensazione per la macellazione e l'abbattimento anticipati di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di volatili indicato nell'allegato VII e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a 3,2 EUR/pollastra matura per la deposizione.» 3) All'articolo 10, la data del «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data del «31 marzo 2007».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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