Art. 1
In vigore dal 31 ott 2006
Il regolamento (CE) n. 1010/2006 è modificato come segue.
1)
L'articolo 4 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La macellazione e l'abbattimento anticipati di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione, al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 e 0105 99 50 , sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.»;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Una compensazione per la macellazione e l'abbattimento anticipati di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell'allegato IV e per il periodo definito in detto allegato.»
2)
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. La macellazione e l'abbattimento anticipati delle “pollastre mature per la deposizione” sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. Una compensazione per la macellazione e l'abbattimento anticipati di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di volatili indicato nell'allegato VII e per il periodo definito in detto allegato.
Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a 3,2 EUR/pollastra matura per la deposizione.»
3)
All'articolo 10, la data del «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data del «31 marzo 2007».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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