Art. 1

In vigore dal 30 ott 2006
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, classificate con i codici NC ex 3924 90 90 , ex 4421 90 98 , ex 7323 93 90 , ex 7323 99 91 , ex 7323 99 99 , ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 90 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51). 2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate di seguito è la seguente: Paese Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC RPC Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan 34,9  % A782 Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou 36,5  % A783 Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou 0  % A784 Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan 18,1  % A785 Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou 26,5  % A786 Tutte le altre società 38,1  % A999 Ucraina Tutte le società 10,3  % — 3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all’importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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