Art. 1
In vigore dal 30 ott 2006
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, classificate con i codici NC ex 3924 90 90 , ex 4421 90 98 , ex 7323 93 90 , ex 7323 99 91 , ex 7323 99 99 , ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 90 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51).
2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate di seguito è la seguente:
Paese
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
RPC
Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan
34,9 %
A782
Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou
36,5 %
A783
Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou
0 %
A784
Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan
18,1 %
A785
Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou
26,5 %
A786
Tutte le altre società
38,1 %
A999
Ucraina
Tutte le società
10,3 %
—
3. L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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