Art. 1

In vigore dal 27 ott 2006
In deroga all’ e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/321/CEE, la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformi all’allegato del presente regolamento è autorizzata per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento.
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