Art. 1
In vigore dal 24 ott 2006
Il regolamento (CE) n. 1207/2001 è modificato come segue:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell’11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell’origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi»;
2)
all’, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell’origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi;»
3)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell’origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi.»;
4)
all’articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In assenza di risposta entro cinque mesi dalla data della richiesta di verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per comprovare l’origine effettiva delle merci, le autorità doganali del paese di esportazione annullano la prova dell’origine redatta in base ai documenti in questione.»;
5)
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;
6)
l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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