Art. 1
In vigore dal 24 ott 2006
L'allegato III, punto 13, del regolamento (CE) n. 51/2006 è sostituito dal seguente:
«13. Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell’Atlantico nord-orientale
13.1.
La Commissione segnala immediatamente agli Stati membri le navi battenti bandiere di parti non contraenti della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (la convenzione) che sono state avvistate mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione della convenzione e che la commissione per la pesca nell’Atlantico orientale (NEAFC) ha inserito nell’elenco provvisorio delle navi sospettate di non rispettare le raccomandazioni formulate nell’ambito della convenzione. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:
a)
i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della convenzione. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione;
b)
i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell’elenco in questione;
c)
nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi.
13.2.
I pescherecci che la commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell’elenco delle navi per le quali è stata accertata la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci IUU) sono riportati nell’appendice 4. Oltre alle misure indicate al punto 13.1, a tali pescherecci si applicano le seguenti misure:
a)
ai pescherecci IUU è vietato entrare in un porto della Comunità;
b)
i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;
c)
è vietata l’importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU;
d)
gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci.
13.3.
La Commissione modifica l’elenco dei pescherecci IUU in modo da renderlo conforme all’elenco IUU della NEAFC, non appena la NEAFC adotterà un nuovo elenco IUU.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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